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LE TASSE AUTOMOBILISTICHE

 

Il pagamento può essere effettuato:

  • presso le agenzie di pratiche auto;

  • presso i tabaccai autorizzati e connessi con le linee di Lottomatica,
    compilando le apposite schede in distribuzione (scheda A e scheda B);

  • presso gli Uffici Postali, eseguendo il versamento sul c/c postale e utilizzando l'apposito
    bollettino in distribuzione presso gli sportelli.

  • presso le delegazioni ACI;

Attenzione: non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse
                   automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF).
                  Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto
                  corrente non più aperto.

COSA FARE SE .....

- errore di pagamento del bollo
- smarrimento o furto della ricevuta di pagamento

- ritardo nel pagamento
- pagamento insufficiente

IN CASO DI ERRORE NEL PAGAMENTO DEL BOLLO:
L'errore può consistere in:

- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella
  di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici,
  della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinchè il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente
dovrà segnalare l'errore all'Ufficio Riscossione Bolli della sua città
di residenza indicando:

- nome;
- cognome;
- residenza;
- codice fiscale o partita IVA;
- numero di telefono.

Dovrà inoltre allegare i seguenti documenti:

- fotocopie dei versamenti;
- fotocopia del libretto di circolazione.

L'Ufficio Riscossione Bolli  provvederà a comunicare la validità di detto versamento.

SMARRIMENTO O FURTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO EFFETTUATO.

Anche in questo caso l'interessato dovrà inoltrare la segnalazione di smarrimento o furto all'Ufficio Riscossione Bolli della sua città di residenza, riportando i dati di cui al punto precedente ed allegando l'eventuale denuncia di furto o smarrimento.

L'Ufficio Riscossione Bolli provvederà ad inviare attestazione dell'avvenuto pagamento.

RITARDO NEL PAGAMENTO

se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, occorre pagare oltre alla tassa una sanzione pari al 3,75% della tassa medesima, più gli interessi legali giornalieri  pari allo 0,0068%. Dopo il trentesimo giorno, occorre pagare una
sanzione pari al 5% della tassa più gli interessi legali giornalieri pari allo 0,007%. Dopo un anno dalla scadenza del termine occorre versare una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi moratori pari al 2,5% annuo (a decorrere dall'01.01.1999).

PAGAMENTO INSUFFICIENTE
occorre effettuare l'integrazione del pagamento sul c/c postale intestato alla regione versando la differenza con la sanzione prevista più gli interessi legali-

 
 

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