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Il pagamento
può essere effettuato:
-
presso i
tabaccai autorizzati e connessi con le linee di
Lottomatica,
compilando le apposite schede in distribuzione (scheda A e scheda B);
-
presso gli
Uffici Postali, eseguendo il versamento sul
c/c postale e utilizzando l'apposito
bollettino in distribuzione presso gli sportelli.
-
presso le
delegazioni ACI;
Attenzione: non si possono più utilizzare per il versamento
delle tasse
automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF).
Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto
corrente non più aperto.
COSA
FARE SE .....
-
errore di pagamento del bollo
-
smarrimento o furto della ricevuta di pagamento
-
ritardo nel pagamento
-
pagamento insufficiente
IN CASO DI ERRORE NEL
PAGAMENTO DEL BOLLO:
L'errore può consistere in:
- pagamento
del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella
di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici,
della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti
questi casi, affinchè il versamento sia riconosciuto valido, il
contribuente
dovrà segnalare l'errore all'Ufficio Riscossione Bolli della sua città
di residenza indicando:
- nome;
- cognome;
- residenza;
- codice fiscale o partita IVA;
- numero di telefono.
Dovrà
inoltre allegare i seguenti documenti:
- fotocopie
dei versamenti;
- fotocopia del libretto di circolazione.
L'Ufficio Riscossione Bolli provvederà a comunicare la validità di
detto versamento.
SMARRIMENTO O FURTO DELLA RICEVUTA DI
PAGAMENTO EFFETTUATO.
Anche
in questo caso l'interessato dovrà inoltrare la segnalazione di
smarrimento o furto all'Ufficio Riscossione Bolli della sua città di
residenza, riportando i dati di cui al punto precedente ed allegando
l'eventuale denuncia di furto o smarrimento.
L'Ufficio Riscossione Bolli provvederà ad inviare attestazione
dell'avvenuto pagamento.
RITARDO NEL PAGAMENTO
se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del
termine utile per il pagamento, occorre pagare oltre alla tassa una
sanzione pari al 3,75% della tassa medesima, più gli interessi legali
giornalieri pari allo 0,0068%. Dopo il trentesimo giorno, occorre
pagare una
sanzione pari al 5% della tassa più gli interessi legali giornalieri
pari allo 0,007%. Dopo un anno dalla scadenza del termine occorre
versare una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi
moratori pari al 2,5% annuo (a decorrere dall'01.01.1999).
PAGAMENTO INSUFFICIENTE
occorre effettuare l'integrazione del pagamento sul c/c postale
intestato alla regione versando la differenza con la sanzione prevista
più gli interessi legali- |