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Le
automobili devono essere tenute in condizioni tali da garantire la
sicurezza e da contenere il rumore e le emissioni nocive entro i limiti
stabiliti dalla legge. Per questo motivo devono essere sottoposte a
revisione a scadenze prefissate (articoli 79 e 80 del Codice della
Strada).
Dal
01/01/2000 anche in Italia le revisioni rispettano le norme comunitarie:
la prima verifica deve essere effettuate quattro anni dopo la prima
immatricolazione, le successive ogni due anni.
Sono tenuti
ad effettuale la revisione i seguenti veicoli:
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AUTOVETTURE AD USO PRIVATO |
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AUTOVETTURE AD USO PROMISCUO |
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AUTOCARAVAN di massa complessiva inferiore 3,5 t |
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AUTOCARRI e AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE e per trasporti specifici di
massa complessiva inferiore a 3,5 t |
Immatricolati la 1° volta nel 1998 devono essere revisionati entro il
mese di rilascio della carta di circolazione.
Revisionati o collaudati nel 2000 devono essere
revisionati entro il mese corrispondente alla data dell'ultima
revisione o collaudo
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CICLOMOTORI e MOTOCICLI immatricolati fino al 31/12/1993 devono essere
revisionati entro il seguente calendario:
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- entro
il mese di Marzo: i veicoli immatricolati per la prima volta tra il
01/01 ed il 31/03
- entro il mese di Giugno: i veicoli immatricolati per la prima volta
tra il 01/04 ed il 30/06
- entro il mese di Settembre: i veicoli immatricolati per la prima
volta tra il 01/07 ed il 30/09
- entro il mese di Novembre: i veicoli immatricolati per la prima
volta tra il 01/10 ed il 31/12
SI RICORDA CHE LE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA NON REVISIONE DELL'AUTOVETTURA CONSISTONO
NEL SEQUESTRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE OLTRE AD UN AMMENDA PARI A 131
EURO
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